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Disegno di legge sui domini ".it": delirio normativo o lucida premeditazione?
Anno di pubblicazione: 2001 - © di Manlio Cammarata - da www.interlex.it
Preoccupazione, costernazione, indignazione: questi i sentimenti che sorgono a mano a mano che si procede nell'analisi del disegno di legge che dovrebbe regolare la registrazione dei nomi sotto il dominio di primo livello
".it".
Il testo approvato il 31 gennaio scorso dalla Commissione giustizia del Senato non è solo un progetto per di "burocratizzare" il governo della Rete in Italia, ma soprattutto una specie di colpo di mano contro la libertà dell'internet.
Se dovesse passare, costituirebbe un freno molto forte allo sviluppo della società dell'informazione del nostro Paese.
Prima di passare all'esame dell'articolato, è utile ricordare tra i 28 membri della Commissione giustizia del Senato ci sono 14 avvocati e 8 magistrati.
Persone esperte di diritto, alle quali non dovrebbero essere sfuggite certe forzature giuridiche del testo in discussione.
Dunque si deve ritenere che il provvedimento approvato in prima lettura sia frutto di un accordo preventivo o di una distrazione collettiva, posto che maggioranza e opposizione hanno fatto passare solo gli emendamenti proposti dal relatore. Emendamenti che contengono anche errori tecnici.
Ma di questi non è il caso di meravigliarsi, perché è omai ben nota l'ignoranza dei nostri legislatori in materia di tecnologie dell'informazione.
Ma passiamo alla lettura dei punti salienti. Si incomincia subito con un grave errore:
Art. 01 (Definizioni
) 1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a dominio (DNS - Domain name system), che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai computer per comunicare tra di loro secondo il protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di un diritto di accesso alla rete Internet.
E' sbagliato.
Il nome a dominio non identifica il titolare di un diritto di accesso, che invece è qualsiasi abbonato alla Rete, ma il titolare di una risorsa logica attraverso la quale possono essere diffusi contenuti.
La differenza è sostanziale.
Andiamo avanti.
L'articolo 1 detta le regole che dovrebbero costituire il nucleo del provvedimento, definendo "chi può registrare cosa".
Ma, secondo la perversa ingegneria legislativa italica, i primi due commi vietano tutto a tutti, mentre il terzo esclude dal divieto alcuni soggetti.
Con il comma 6 si introduce la prima complicazione burocratica, stabilendo che i nomi a dominio devono essere inseriti anche nel registro delle imprese e nel REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative) tenuti dalle Camere di commercio. Non si riesce a comprendere l'utilità pratica di questa duplicazione burocratica di iscrizioni.
Se mai si potrebbe prevedere la facoltà di inserire l'informazione da parte dell'impresa che vi abbia interesse.
Con l'articolo 1-bis si definisce come "fatto illecito" la registrazione di un dominio in violazione delle regole dettate nell'articolo precedente, con il conseguente obbligo di risarcimento, fatta salva la concorrente responsabilità del soggetto che ha eseguito la registrazione.
Così si introduce un principio devastante, perché si pone in capo all'organo tecnico che esegue la registrazione l'onere di una verifica di legittimità della richiesta.
Il che può comportare, in moltissimi casi, la necessità di interpellare un giurista esperto di diritto industriale e commerciale.
Costui dovrà consultare i registri delle camere di commercio e quelli dei marchi, senza per altro poter giungere a una conclusione certa, sia perché i registri dei marchi non sono on line (e comunque sono in ritardo di anni negli aggiornamenti), sia per i "marchi notori", che non sono registrati da nessuna parte.
Risultato: procedure di registrazione interminabili e il rischio, per il registrar e per il mantainer di continue citazioni in giudizio sia per aver negato, sia per aver eseguito un'iscrizione contestata.
Tutto questo potrebbe far sì che nessun soggetto italiano ponga la sua candidatura a ente di registrazione o a "intermediario" e che molti interessati preferiscano la rapidissima registrazione come ".com", con grave pregiudizio per l'immagine del nostro Paese nel mercato globale.
Anche la disciplina transitoria, che affida all'attuale ente di registrazione la cancellazione dei nomi per i quali emerga la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge rischia di determinare la paralisi della struttura, per le oggettive difficoltà che un organo tecnico può incontrare nell'interpretazione di situazioni giuridiche complesse, e con la prospettiva di un contenzioso amministrativo di notevoli proporzioni.
Il comma 3 dello stesso articolo 1-bis introduce una pesantissima sanzione amministrativa (da 10 a 60 milioni di lire) a carico del soccombente.
A parte il fatto che anche l'importo minimo potrebbe essere sproporzionato alla gravità dell'illecito, non si tiene conto del fatto che la registrazione di un nome di proprietà altrui potrebbe essere fatta in totale buona fede.
Poniamo il caso che Tizio ottenga la registrazione del dominio "abc123.it" e riceva poi una citazione da parte di Caio, che può dimostrare la notorietà del marchio "ABC123", non registrato.
Secondo questa norma, Tizio avrebbe comunque commesso un illecito e dovrebbe pagare la multa, anche se nessun danno fosse derivato a Caio, per esempio perché il sito non è stato ancora attivato.
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